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L’ordine dei medici ha violato il codice deontologico? (Con Giuseppe Barbaro, 19/03/2024)

 

 

L’ordine dei medici ha violato il codice deontologico?

Questo si domanda il Dott. Giuseppe Barbaro, dirigente medico ospedaliero, specialista in medicina interna e cardiologia, che ha preparato una serie di domande, con la collaborazione del dott. Daniele Giovanardi e il dott. Sandro Sanvenero (DSP).

Con il dott. Barbaro parliamo anche della commissione di inchiesta, del prolungamento del green pass e del Trattato Pandemico e commentiamo le dichiarazioni alla trasmissione “Le iene” del dott. Andrea Gori, direttore malattie infettive Ospedale Sacco UNI Milano, sulla proteina Spike indotta dall’mRNA dei vaccini. Ecco le otto domande che inchiodano l’ordine dei medici alle sue responsabilità.

Perchè l’ordine dei medici ha violato il codice deontologico

Perchè l’ordine dei medici ha violato il codice deontologico: domande alle quali sono chiamati a rispondere il presidente di FNOMCeO e i presidenti degli ordini provinciali

  • Perché l’ordine ha violato il primo paragrafo del giuramento ippocratico, riproposto nell’art.4 del codice deontologico relativo alla libertà, indipendenza e non condizionabilità della professione? In questi 3 anni l’ordine ha imposto che la libertà del medico fosse limitata e che la sua azione fosse condizionata da indicazioni politiche prive di base scientifiche e cliniche.
  • Perché l’ordine ha violato l’art.13 del codice deontologico? Il medico non deve prescrivere farmaci per i quali non è disponibile idonea documentazione scientifica e prontamente segnalare gli eventi avversi in seguito alla loro somministrazione. Sebbene tuttora una idonea documentazione scientifica riguardante i profarmaci genici (impropriamente definiti vaccini) non sia disponibile, l’ordine ha imposto il dogma “sicuro ed efficace”, ignorando il principio di precauzione, ed istigando il medico alla violazione dell’art.13 sulla base delle indicazioni politiche ministeriali, così come è stato fatto dagli organi consultivi del Ministero della Salute manipolando e/o omettendo dati sensibili (efficacia e sicurezza).
  • Perché l’ordine ha violato l’art.15 del codice deontologico? Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Erano disponibili farmaci di comprovata efficacia contro il SARS-COV-1 che si sono dimostrati efficaci, se somministrati precocemente, nel migliorare la prognosi dei malati infetti da SARS- COV-2 e che avrebbero ridotto la pressione ospedaliera del 90%, come dimostrato dallo studio dell’Istituto Mario Negri. Eppure, in aperta violazione dell’art.13, l’ordine ha imposto, senza che il medico potesse visitare il paziente a domicilio (istigazione alla violazione degli art. 22 e 23), l’applicazione di un protocollo antiscientifico: “tachipirina e vigile attesa” che è stata responsabile di un incremento della mortalità con l’introduzione di un principio: “la vigile attesa” che non ha precedenti in medicina dove vige il principio “time is life” sia a livello diagnostico che terapeutico. La vigile attesa, oltre ad essere contraria ai principi deontologici della buona pratica clinica, si configura anche come reato penale di omissione di soccorso (art. 593 cp).
  • Perché l’ordine ha violato gli art. 6 e 19 del codice deontologico? E’ stato impedito che sulla base delle evidenze scientifiche pubblicate, si potesse ridefinire i limiti imposti dalla politica sia in termini di isolamento e impiego dei dispositivi di protezione durante il periodo pandemico che della campagna vaccinale di massa, quando, specialmente per quest’ultima, vi era un progressivo incremento degli eventi avversi (sottostimati in farmacovigilanza passiva e manipolati dagli organi consultivi del ministero) a fronte di una definita inefficacia del profarmaco genico (dichiarata anche in scheda tecnica) di prevenzione dell’infezione e del contagio su cui si è basata la legge 76/21 con soppressione dei diritti costituzionalmente tutelati.
  • Perché l’ordine ha violato gli l’art.48 e 49 del codice deontologico riguardante la somministrazione di un farmaco di natura sperimentale? La natura sperimentale del profarmaco genico non può essere ulteriormente negata anche sulla base della corrente letteratura scientifica. L’art. 48 prevede un’accurata anamnesi individuale e la valutazione, sulla base della singola storia clinica, del rapporto rischio/benefico e nella comunicazione, da parte del medico, dei potenziali rischi di eventi avversi. Questo sulla base anche di analisi specifiche, come stabilito anche dall’art.13 del codice deontologico, che potessero meglio definire, in relazione alla singola storia clinica, il beneficio effettivo derivante dalla somministrazione del farmaco sperimentale e dei rischi di reazioni avverse, di cui il paziente, correttamente informato, si prende carico sottoscrivendo il consenso. Ai sensi dell’art.49 il medico non deve proporre protocolli sperimentali se non scientificamente fondati in relazione alla loro sicurezza e al razionale della loro efficacia. (L’articolo prosegue dopo l’immagine)
Codice deontologico, la sede dell'Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma
Codice deontologico, la sede dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma
  • Perché l’ordine non ha rispettato quanto riportato nei codici etici internazionali (v. codice di Norimberga) riguardante il consenso informato, non sovraintendendo all’aggiornamento continuo del modulo di consenso sulla base delle informazioni derivanti dall’EMA e dai CDC in termini di reazioni avverse, in aperta violazione dell’art.35 del codice deontologico? Vi sono state tre revisioni da parte di queste agenzie nella definizione dei rischi a partire da settembre 2022 fino alla ulteriore revisione (settembre 2023) della scheda tecnica del farmaco. La continua revisione della scheda tecnica da parte dell’industria farmaceutica è un’ulteriore ed inoppugnabile prova della natura sperimentale del farmaco. Nell’ultima revisione della scheda tecnica, è chiaramente riportato che in alcune categorie di pazienti (classificati come fragili) mancano informazioni cliniche, così come nelle donne in gravidanza e in allattamento. Eppure in questa categoria di pazienti è stata data la priorità di somministrazione, in aperta violazione del principio di precauzione. Perché l’ordine persiste nella violazione degli art.48 e 32 (tutela dei fragili) non rispettando la libertà di scelta del paziente e incentivandone la discriminazione (violazione del terzo paragrafo del giuramento ippocratico) se la scelta del paziente non è conforme alle disposizioni politiche ministeriali?
  • Perché l’ordine ha violato l’art.45 del codice deontologico in assenza di dati di genotossicità del profarmaco genico? Il medico dovrebbe acquisire idonea e fondata documentazione riguardante farmaci genici e conformemente informare il paziente sui rischi connessi alla loro somministrazione e alla loro possibilità di successo nel momento in cui viene ad acquisire il consenso che deve essere informato sui dati scientifici e clinici effettivamente disponibili.
  • Perché l’ordine ha violato il decimo paragrafo del giuramento ippocratico e l’art. 58 del codice deontologico? L’ordine ha sistematicamente rifiutato il confronto tra pari basato sull’analisi dei dati, come dovrebbe essere in relazione alla natura empirica della medicina, perseguitando sistematicamente e discriminando i medici che, nella corretta applicazione del codice deontologico, potevano contribuire sia alla gestione della pandemia che della campagna vaccinale. Il rapporto tra colleghi dovrebbe essere basato sul rispetto delle opinioni, anche tra loro discordanti, in relazione alle reciproche competenze e non come è stato fatto, in relazione alle disposizioni ministeriali che ponevano uno specialista qualificato al giudizio di un burocrate, che di fatto fungeva da esecutore di ordini politici.

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